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Rubrica di Emanuela Medi
 

Vendemmia verde 4.0: quando è necessaria la chiarezza

E’ l’unica concessione al vino  per la pandemia, la vendemmia verde 4.0, dal valore di 100miioni di  euro con l’obiettivo di ridurre  tra i 1,7 e i 2 milioni  di ettolitri di vino..” Inserita  nel decreto legge “Rilancio”   è stato pensato- scrive il giornalista Giampiero Comolli, economista– come un beneficio in particolare per le imprese viticole con una agevolazione che assume la forma di un sostegno economico: così, almeno nelle intenzioni esplicitate dal Governo Conte post Covid 19.   Siamo in attesa dei dettagli e delle risposte del MIPAAF in merito alla pubblicazione del provvedimento attuativo a neanche 30 giorni dalle prime vendemmie di raccolta reale.”

La “ vendemmia verde” è una pratica di coltivazione che viene attuata in certe annate e volontariamente dai viticoltori quando la produzione annuale supera i limiti previsti dai disciplinari di produzione (DO-IGT) per motivi diversi. Per l’annata 2020 l’accesso al beneficio per gli interventi di riduzione parziale della produzione di uve docg, doc e igt era stato dal DL riservato solo alle aziende viticole obbligate alla tenuta del registro telematico, sempre che la riduzione della produzione di uve da vinificare non sia inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità vinificate nelle ultime 5 campagne, escludendo le vendemmie con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico. “

Bunch of green unripe grapes in grape leaves. Old wooden fence.

Ma le cose non sono così semplici e qualcuno è riuscito a fare chiarezza- dice ancora Giampiero Comolli. Riporto molto volentieri la riflessione tecnico-giuridica dell’avv. Diego Maggio (che peraltro è vice presidente dei giuristi della vite e del vino)  il quale giustamente mi fa notare che l’art.223 del DL nr 34 “Rilancio” del 19 maggio 2020 ha stanziato l’importo di 100 milioni di euro per far fronte alla crisi del mercato delle uve per l’anno 2020, individuando letteralmente i beneficiari solo nelle aziende viticole, non vitivinicole, solo per le uve iscritte alle DO-IGT e solo per la campagna 2020. Da qui il suo commento molto chiaro: “Ergo, per il legislatore, beneficiarie di tali provvidenze sarebbero le aziende di produzione primaria e non anche le aziende di trasformazione. Se si volesse far valere una interpretazione estensiva, ad accedervi sarebbero sia le aziende di produzione primaria che le aziende che fanno produzione e trasformazione, purché presenti nel Registro Telematico ex DM 293/2015“.

Tale lettura, vista anche le diverse trafile e discussioni intercorse prima della stesura definitiva dell’art 34 e della relativa pubblicazione che ha tenuto in stand-by gli articoli decisivi, si presenta immediatamente abbinando i due vincoli di legge: azienda viticola e registro telematico.  Infatti, come sostiene ancora l’avv. Maggio: “…poiché ad essere obbligate alla tenuta del Registro telematico e alla registrazione delle operazioni effettuate sono le aziende vitivinicole, mentre non sono soggetti a tale obbligo i viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti (in tal caso l’obbligo della registrazione delle operazioni di vinificazione è assolto con la presentazione della dichiarazione di “raccolta uve e produzione vitivinicola”), una interpretazione restrittiva della suddetta norma provvidenziale avrebbe paradossalmente escluso dal contributo proprio i viticoltori (cioè i soggetti in favore dei quali si vuole intervenire), riducendo la platea dei beneficiari ai vitivinicoltori (cioè a coloro che, oltre a produrre, vinificano anche le uve) i quali peraltro risultano destinatari di altre forme di sostegno previste nello stesso decreto rilancio.”

Scoperto che il testo proposto originariamente poteva essere controproducente proprio per chi doveva essere l’unico vero beneficiario vero della filiera produttiva, il nostro attento giurista si è attivato  in modo da modificare l’art 3 del DD-MM attuativo (MIPAAF di concerto con MEF) sì da dar luogo alla versione definitiva che fa chiarezza: “…..tali contributi potranno essere destinati a quei produttori che coltivano nella propria superficie aziendale uve destinate alla produzione di vini DOP o IGP e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne vendemmiali.”

Una chiarezza  non da poco visto  che non farla avrebbe stravolto l’originario obiettivo

GIAMPIETRO COMOLLI   Presidente CEVES Centro  Agro-alimentari e Eno-gastronomiche italiane

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